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[1]Perdite di esercizio.
[2]Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sara' compensata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva e, qualora questo non bastasse, devolvendo a tale scopo la percentuale di utili destinati alla riserva degli anni successivi. In nessun caso il Regio demanio sara' tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite, per modo che se al cessare della concessione permanesse una perdita eccedente il fondo di riserva, tale perdita rimarra' ad esclusivo carico della concessionaria. Il fondo di riserva, esistente al cessare della concessione, sara' ripartito fra il Regio demanio e la concessionaria, nella proporzione del 60 per cento al Regio demanio e 40 per cento alla concessionaria.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
