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[1]Versamento del corrispettivo.
[2]Entro il 31 maggio di ciascun anno, la concessionaria dovra' versare, presso gli Istituti, e con le modalita' che saranno indicate dal Regio demanio, sia la quota di utili a questo spettante, sia quella destinata a costituire il fondo di riserva secondo le risultanze del bilancio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
