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[1]Bilancio annuale.
[2]L'esercizio della gestione comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avra' inizio il 1° luglio 1931-IX, e terminera' il 31 dicembre stesso anno. Entro il 31 gennaio successivo di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione della Societa' concessionaria e' tenuto a presentare alla revisione e approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso all'approvazione della propria assemblea dei soci. Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvedera' alla sua approvazione dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni e le dimostrazioni della concessionaria, si apporteranno le opportune modificazioni. Nella mancanza di comunicazioni da parte del Regio demanio entro il 15 febbraio di ciascun anno, il bilancio s'intendera' approvato. Se la concessionaria ritardasse di un mese la presentazione del bilancio di cui al 3° comma del presente articolo, il Regio demanio potra' pronunciare la revoca della concessione, a termine dell'art. 36 del presente atto.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
