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[1]Corrispettivo di concessione.
[2]Quale corrispettivo della concessione spetta al Regio demanio il 60 per cento dell'utile netto dell'esercizio di cui all'articolo successivo. Per i primi quindici anni, pero', tale corrispettivo sara' elevato al 70 per cento, in considerazione degli oneri assunti dal Regio demanio per la recente costituzione di parte della proprieta'. immobiliare.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
