Art. 38
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[1]Riconsegna al termine della concessione.
[2]Al termine della concessione, come stabilito dall'art. 2, e nei casi di revoca o risoluzione della concessione, la concessionaria dovra' riconsegnare al Regio demanio, in buono stato di manutenzione, tutti i beni immobili e mobili ricevuti al principio e durante la concessione. Il Regio demanio potra' immettersi in possesso dei beni immobili e mobili nelle vie amministrative. Lo stato di consistenza di tutti i beni si fara' risultare nei modi previsti dagli ultimi tre commi dell'art. 3. Per quanto, pero', riguarda le scorte mobili dello stabilimento d'imbottigliamento, che all'atto della cessazione, anticipata o naturale, della concessione non si trovassero in stabilimento perche' in circolazione, la concessionaria entro i sei mesi dalla data della scadenza naturale della concessione, oppure entro i sei mesi dalla data del verbale di controllo, di cui all'articolo 33, redatto in caso di scadenza anticipata o di revoca della concessione, dovra' reintegrare le differenze delle accennate scorte, o in natura, o versando in contanti al Regio demanio una somma corrispondente all'ammontare delle scorte non rinvenute e valutate a norma del precedente art. 33.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
