Art. 37
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[1]Sanzioni per inadempimento o violazione di patti.
[2]Se la concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle obbligazioni assunte, ovvero risultasse che non ha mezzi per continuare il regolare esercizio degli stabilimenti, il Regio demanio, qualora non si tratti di casi di cui all'art. 36 e per i quali e' applicabile senz'altro la revoca della concessione, potra' ingiungere alla concessionaria di soddisfare in un congruo termine gli obblighi assunti, o di porsi in condizione di provvedere all'esercizio degli stabilimenti, nonche' di corrispondere gli eventuali risarcimenti. Inoltre, in questi casi, il Regio demanio avra' facolta' di adottare a rischio e pericolo, in luogo e per conto della concessionaria medesima, le misure necessarie per assicurare l'esecuzione della concessione ed il regolare esercizio degli stabilimenti. Decorso il prefisso termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alla ingiunzione fattale, il Regio demanio applichera' alla concessionaria una penalita' non minore di L. 4000 ne' maggiore di L. 20.000, oltre il risarcimento dei danni. Qualora la concessionaria non provveda a quanto le e' stato ingiunto ed al pagamento della penalita', e la gravita' del caso lo richieda, il Regio demanio potra' pronunciare la revoca della concessione, restando salvo il diritto della concessionaria di sottoporre all'arbitro di cui all'art. 34 ogni questione riflettente la revoca, il risarcimento dei danni e la penale. Qualora la decisione dell'arbitro porti all'annullamento della revoca, la concessionaria, soddisfatta la penalita' e risarciti i danni eventualmente fissati dall'arbitro, sara' riammessa all'esercizio degli stabilimenti, previo accertamento in contraddittorio della gestione tenuta nel frattempo dal Regio demanio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
