Art. 36
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[1]Revoca della concessione.
[2]Oltre che negli altri casi di legge, il Regio demanio potra' revocare la concessione, qualora la concessionaria non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 16, 24, 35, 37, senza che occorra previa costituzione di mora. Verificandosi tale ipotesi, il Regio demanio potra' incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni ulteriore diritto ed azione. Se invece la concessione dovesse cessare prima della scadenza dell'art. 2, per motivi non dipendenti da fatto o da colpa della concessionaria, il Regio demanio liquidera' a favore della stessa un'indennita' globale, con esclusione di qualsiasi titolo per lucri cessanti.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
