Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Interpretazione ed esecuzione del contratto.
[2]I dubbi e le controversie che potranno sorgere, circa l'interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o circa la loro esecuzione, quando non possano essere risoluti di accordo fra il Regio demanio e la concessionaria, saranno deferiti al giudizio inappellabile di un unico arbitro, estraneo all'Amministrazione finanziaria, nominato dal Ministro per le finanze, d'accordo con la concessionaria. In caso di mancato accordo, la designazione dell'arbitro sara' fatta da S. E. il primo presidente della Corte di cassazione del Regno.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
