Art. 33
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[1]Controllo sulle scorte mobili.
[2]Agli effetti dei controlli da parte del Regio demanio, circa l'entita' delle scorte mobili inscritte nell'apposito registro di carico, di cui al precedente articolo, la concessionaria dovra' rispondere in proprio per l'ammontare complessivo di tali scorte, anche se non presenti nello stabilimento all'atto del controllo, perche' in circolazione fuori del medesimo. La cifra di debito riferita a tale massa di materiale sara' annualmente, o all'atto del controllo, determinata, a cura del sindaco del Regio demanio, sulla base del valore mercantile di tale materiale, all'epoca in cui si dovra' procedere a tale operazione.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
