Art. 32
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[1]Scorte dello stabilimento d'imbottigliamento.
[2]La concessionaria assumera' in carico, su apposito registro, le scorte mobili dello stabilimento d'imbottigliamento (bottiglie, tappi, casse per imballo e materiale in genere per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti industriali dello stabilimento e per la pubblicita', ecc.) esistenti nello stabilimento stesso al momento della presa in consegna e utilizzabili. Sull'accennato registro di carico, oltre alle predette annotazioni, dovra' farsi risultare, progressivamente, la registrazione di ogni successiva integrazione delle dotazioni mobili dello stabilimento, dotazioni al di cui acquisto il Regio demanio provvedera' direttamente. Entro l'anno 1932, tenuto conto di quanto gia' esiste al momento della consegna dello stabilimento, la dotazione sara' completata nella misura occorrente per il confezionamento di un milione di bottiglie. Successive integrazioni potranno essere fatte secondo lo sviluppo industriale dello stabilimento e secondo successivi accordi fra il Regio demanio e la concessionaria.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
