Art. 31
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[1]Stabilimento d'imbottigliamento.
[2]Lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali, comprese nelle proprieta' demaniali date in concessione, dovra' conservare l'attuale indirizzo di attivita' industriale. Alla concessionaria sara' permesso, su proposte di volta in volta presentate e autorizzate dal Regio demanio, di ampliare e integrare tale attivita', mediante l'introduzione di nuove lavorazioni e di prodotti affini, purche' non concorrenti a quelli di altre aziende termali del Regio demanio. Cosi' pure nel caso emerga l'opportunita' di procedere alla trasformazione o all'ampliamento degli impianti e degli organi di lavorazione, di proprieta' demaniale, la concessionaria dovra', di volta in volta, farne segnalazione e richiesta al Regio demanio, al quale spetta la facolta' di rifiutare o accordare e, in questo caso, di provvedere direttamente agli eventuali acquisti relativi a tali ampliamenti o trasformazioni.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
