Art. 30
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[1]Custode della proprieta' demaniale.
[2]Le proprieta' concesse in esercizio saranno affidate ad un custode durante il tempo in cui, in ogni anno, gli stabilimenti rimarranno chiusi al pubblico. Detto custode dovra' permanentemente risiedere negli stabilimenti.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
