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[1]Consegne - Cauzione e testimoniali di stato.
[2]Non oltre il 31 luglio 1931-IX i beni mobili e immobili compresi nella concessione saranno consegnati al rappresentante legale della Societa' concessionaria, mediante appositi verbali da redigersi di accordo fra il medesimo e i rappresentanti del Regio demanio, all'uopo espressamente designati. Durante il periodo delle preliminari trattative e' stata versata per conto della Societa' concessionaria, a titolo di cauzione di cui al successivo art. 10, la somma di L. 200.000 (lire duecentomila) in titoli di Stato al valore nominale di L. 200.000, giusta ricevuta provvisoria n. 25377 di deposito effetti pubblici, rilasciata in data 28 aprile 1931-IX dalla Cassa depositi e prestiti, che il rappresentante della Societa' concessionaria esibisce, e che sara' commutata in deposito definitivo. Entro sei mesi dall'approvazione della presente convenzione, saranno compilati in concorso fra i rappresentanti del Regio demanio e della Societa' concessionaria i testimoniali di stato di tutte le proprieta' mobiliari e immobiliari comprese nella concessione, descrivendo per ognuna lo stato di conservazione e stendendo per ogni immobile il corrispondente tipo rappresentativo. Con le stesse forme e modalita', sara' provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della concessione saranno dal Demanio conferiti nell'esercizio. I testimoniali di stato originali e aggiuntivi saranno stesi in due esemplari firmati dai rappresentanti del Demanio e della Societa' concessionaria.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
