Art. 29
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[1]Servizi igienico-sanitari.
[2]L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti dovra' risultare da apposito regolamento da predisporsi dal direttore sanitario di accordo con la concessionaria e dovra' riportare la approvazione preventiva del Regio demanio. L'apertura degli stabilimenti termali, in ogni stagione, sara' subordinata al nulla osta del medico provinciale.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
