Art. 26
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[1]Tariffe.
[2]Le tariffe delle cure predisposte dalla concessionaria non saranno applicate, se non dopo aver riportato l'approvazione del Regio demanio. Le stesse modalita' dovranno osservarsi in caso di varianti.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
