Art. 24
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[1]Nomine dei dirigenti.
[2]La nomina del presidente, del consigliere delegato e del direttore tecnico amministrativo della concessionaria, nonche' quella del capo del servizio sanitario saranno subordinate, volta per volta, all'approvazione del Regio demanio. L'Amministrazione demaniale ha, in ogni tempo, facolta' di chiedere la revoca immediata di tali nomine, senza l'obbligo di indicarne le ragioni.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
