Art. 23
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[1]Pubblicita'.
[2]Il programma annuale della pubblicita', sia per quanto riguarda la stazione termale, sia per quanto riguarda la parte industriale, dovra' essere sottoposto, non piu' tardi del gennaio di ogni anno, alla approvazione preventiva del Regio demanio. La relativa spesa e' a carico dell'esercizio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
