Art. 21
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[1]Ricerche scientifiche.
[2]Quando di comune accordo tra il Regio demanio e la concessionaria si riconosca la opportunita' o la necessita' di far compiere ricerche scientifiche sulle acque minerali e sulle sorgenti, la spesa relativa sara' imputata all'esercizio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
