Art. 19
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[1]Assicurazione degli stabilimenti.
[2]La concessionaria dovra' assicurare contro i danni degli incendi, per tutta la durata della concessione, i beni mobili ed immobili dati in concessione nel loro giusto valore presso un Istituto di gradimento del Demanio. La spesa relativa sara' a carico dell'esercizio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
