Art. 17
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[1]Utilizzazioni di nuove sorgenti.
[2]Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali o di altre acque industrialmente utilizzabili nelle proprieta' demaniali date in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potra' la concessionaria impossessarsene od usarne, senza il consenso del Regio demanio, il quale pero' ne lascera' l'esercizio alla concessionaria, in conformita' dell'art. 1, ultimo comma, del presente atto con le norme e le condizioni tutte in esso contemplate.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
