Art. 15
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[1]Manutenzione dei beni in concessione.
[2]La concessionaria provvedera', a spese dell'esercizio, appena se ne manifesti la necessita', alla perfetta e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili concessi in esercizio, escluse quelle occorrenti per indiscutibili difetti originari di costruzione, riconosciuti tali dal Ministro per le finanze con proprio insindacabile giudizio. Ogni anno, entro il mese di febbraio, il Regio demanio avra' diritto di fare verificare dal proprio ufficio tecnico lo stato di conservazione degli accennati beni, per determinare, d'accordo con la concessionaria, le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi prima dell'inizio della nuova stagione termale e industriale. La concessionaria e' del pari tenuta a conservare e rinnovare a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'Azienda, arredamenti, mobilio, materiale di magazzeno, di guardaroba, attrezzi, macchinario, ecc., avuti regolarmente in consegna all'inizio e nel corso della concessione. La concessionaria e' inoltre obbligata a mantenere e fare coltivare a spese dell'esercizio, con la massima cura, i parchi, giardini, viali che fanno parte della proprieta' demaniale, provvedendo gradualmente a migliorare le coltivazioni esistenti. I progetti dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della concessionaria, quando eccedano una spesa di L. 20.000 (lire ventimila) dovranno essere subordinati all'approvazione preventiva del Regio demanio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
