Art. 13
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[1]Spese diverse a carico del Regio Demanio.
[2]Le spese di amministrazione, che in relazione alla gestione normale dell'Azienda e nell'interesse del Regio demanio sono da queste autorizzate e liquidate, saranno pagate dalla concessionaria che se ne rimborsera' sulle quote annue degli utili spettanti al Regio demanio, prima di eseguire il versamento di cui all'art. 7. Gli stipendi degli impiegati e dei direttori e l'indennita' fissa del consigliere delegato saranno determinati annualmente d'accordo tra il Regio demanio e la concessionaria.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
