Art. 12
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[1]Azioni della Societa'.
[2]Le azioni della concessionaria debbono essere nominative. I nomi degli intestatari e degli eventuali acquirenti dovranno essere preventivamente comunicati al Ministro per le finanze, il quale ha facolta' di escludere, senza indicarne i motivi, quelli che non siano di suo gradimento. Il titolare di azioni della concessionaria non puo' effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, ne' sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta dal Ministro per le finanze. L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Regio demanio il diritto di riscattare, in qualunque tempo e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato a scelta dal Regio demanio sul valore nominale o secondo le norme di cui al comma seguente. Il diritto di riscatto delle azioni compete al Regio demanio anche nel caso di dichiarato fallimento dei titolari, capitalizzando al 5 per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio. Lo stesso diritto compete al Regio demanio nel caso di successione, ma ove in tal caso il Regio demanio addivenga al riscatto, spetta ai proprietari delle azioni la scelta della valutazione delle medesime o sul valore nominale, o secondo le norme del comma precedente.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
