Art. 11
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[1]Comitato di vigilanza - Controllo del Regio demanio.
[2]I progetti di tutti i lavori ed acquisti di carattere patrimoniale (eccetto i progetti relativi alla ordinaria manutenzione) e le innovazioni di carattere termale e industriale concernenti il compendio demaniale, dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario e finanziario di apposito Comitato di vigilanza, il quale inoltre e' chiamato a dare pareri di massima relativi all'indirizzo, all'assetto ed allo sviluppo dell'azienda. Il Comitato di vigilanza e' composto di un presidente e di quattro membri nominati dal Ministro per le finanze. Ne fanno parte di diritto il direttore generale del Demanio pubblico e delle aziende patrimoniali, il quale potra' farsi sostituire, ed un rappresentante della concessionaria. I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Comitato si radunera' con l'assistenza di un segretario, ed oltre l'esame dei progetti avra' il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori di carattere patrimoniale, di provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali. Un funzionario del Ministero delle finanze, nominato dal Ministro, esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di sindaco presso la concessionaria e ne controlla le entrate e le spese. Egli pero' e' esonerato verso la concessionaria, gli azionisti ed i terzi, dalle responsabilita' previste dal Codice di commercio, e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze. La concessionaria e' tenuta a fornire gratuitamente i locali per l'ufficio governativo, che il Ministero delle finanze potra' istituire in Recoaro e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
