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[1]1. Le imprese aeree designate non potranno cedere ad altre imprese, ne' per intero ne' in parte, le concessioni previste dal presente accordo.
[2]2. Le concessioni rilasciate non assicurano alle imprese aeree alcun diritto di esclusivita'.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
