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[1]1. Le imprese di traffico aereo designate saranno tenute all'osservanza di tutte le disposizioni contenute, rispettivamente, nelle leggi e nei regolamenti italiani e ungheresi in vigore, e ad affidare la loro rappresentanza generale, secondo il caso, all'impresa aerea Italiana o ungherese designata dall'Autorita' superiore aeronautica del rispettivo Stato. I contratti relativi alla presente disposizione come pure quelli riguardanti l'esercizio eventuale in «pool» delle linee menzionate all'art. 1, non avranno effetto che con il consenso delle Autorita' superiori nautiche dei due Stati.
[2]2. Per qualsiasi contestazione derivante dalla concessione e che potesse sorgere in occasione dei servizi dell'impresa concessionaria, saranno competenti soltanto i tribunali dello Stato che ha accordato la concessione, escluso qualsiasi organo straniero o qualsiasi tribunale arbitrale internazionale.
[3]8. Il ritiro della concessione non potra' essere oggetto di una istanza giudiziaria.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
