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[1]1. Le imprese che eserciranno le linee indicate all'art. 1 non potranno utilizzare, rispettivamente in Italia e in Ungheria, che degli aeromobili regolarmente immatricolati e provvisti di un certificato di navigabilita', rilasciato dall'Autorita' competente. Le marche di immatricolazione degli aeromobili, il loro tipo e l'anno di fabbricazione saranno comunicati all'Autorita' superiore aeronautica dell'altro Stato almeno 15 giorni prima dell'entrata in servizio degli aeromobili.
[2]2. Le imprese avranno la facolta' di utilizzare, nell'esercizio delle linee aeree, aeromobili dei tipi che esse giudicheranno piu' indicati a tale scopo.
[3]8. Nell'interesse della sicurezza del traffico e della sicurezza pubblica, le imprese saranno tenute a servirsi, sulle linee da esse esercite, di impianti di sicurezza i piu' perfetti.
[4]4. Le imprese saranno ancora tenute, nell'interesse della sicurezza sia del personale svolgente un servizio professionale nell'esercizio delle imprese stesse che dei viaggiatori e delle merci trasportate, non meno che nell'interesse dell'assicurazione dei danni causati da accidenti eventuali, a prendere tutte le misure necessarie generalmente in uso nel traffico internazionale aereo di persone e merci.
[5]5. Infine esse saranno tenute a munire i comandanti dei loro aeromobili, trasportanti merci nel traffico estero, della dichiarazione generale fatta in dogana circa le merci trasportate ed inoltre del manifesto descrittivo del carico e di tutti i relativi documenti. Esse saranno anche responsabili che prima del decollo e in occasione dell'atterraggio tutti i detti documenti vengano presentati per il controllo doganale. Esse saranno anche responsabili a che i loro aeromobili diretti o provenienti dall'estero, salvo i crisi di atterraggio forzato, non atterrino o non decollino che su un aerodromo pubblico doganale.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 9 maggio 2025
