[1]Le fondazioni, collettivita' e persone morali pubbliche, aventi sede al 3 novembre 1918 nell'attuale territorio di una delle Alte Parti contraenti, conservano i loro beni mobili ed immobili che si trovano nel territorio dell'altra Parte contraente.

[2]Ove una fondazione non disponesse gia' dei beni situati nel territorio dell'altra Parte contraente, questi saranno consegnati entro tre mesi dalla domanda, nello stato in cui si trovano al momento della domanda stessa.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari