[1]Le Alte Parti contraenti convengono che ogni regolamento dell'ex organizzazione della Societa' austriaca della Croce Rossa s'intende effettuato alle condizioni seguenti:

[2]1° I beni che si trovano sul territorio di ciascuno dei due Stati resteranno in proprieta' delle rispettive organizzazioni della Croce Rossa;

[3]2° Le passivita' ed impegni dell'ex organizzazione centrale della Societa' austriaca della Croce Rossa, ivi comprese le eventuali pensioni e le obbligazioni derivanti dalle lotterie del 1882 e del 1916, resteranno a carico della nuova Societa' della Croce Rossa istituita nella Repubblica d'Austria.

[4]Nessuna azione sara' esercitata dalle Alte Parti contraenti o dalle organizzazioni rispettive della Croce Rossa tra di loro o verso l'ex Societa' austriaca della Croce Rossa per ogni eventuale danno, perdita o altro titolo di credito dipendenti da fatti di guerra dopo il 1914 e concernenti i servizi della Croce Rossa.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art6 · fonte del testo

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