[1]Art. XVIII (Spese)

[2]1. Subordinatamente al disposto dell'art. XXV, il Direttore Generale sottoporra' alla Conferenza un bilancio annuale comprendente le spese previste dall'Organizzazione. Dopo l'approvazione di un bilancio l'ammontare totale approvato sara' diviso tra gli Stati-Membri in proporzioni stabilite, di volta in volta, dalla Conferenza. Ogni Stato-Membro si impegna, subordinatamente alle esigenze del suo ordinamento costituzionale, a versare sollecitamente all'Organizzazione la sua quota parte delle spese cosi' determinate. 2. Ogni Stato-Membro versera', dopo la sua accettazione del presente Statuto, come suo primo contributo la sua quota del bilancio annuale per l'anno finanziario in corso. 3. L'anno finanziario dell'Organizzazione sara' dal 1° luglio al 30 giugno, a meno che la conferenza non determinasse altrimenti.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxviii · fonte del testo

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