[1]Art. VII. (Il Direttore Generale)

[2]1. Vi sara' un Direttore Generale dell'Organizzazione che sara' nominato dalla Conferenza con quella procedura e a quelle condizioni che essa stessa determinera'. 2. Subordinatamente al controllo generale da parte della Conferenza e del suo Comitato Esecutivo, il Direttore Generale avra' pieni poteri ed autorita' per dirigere il lavoro dell'Organizzazione. 3. Il Direttore Generale, o un rappresentante da lui designato, partecipera', senza diritto a voto, a tutte le riunioni della Conferenza e del suo Comitato Esecutivo e sottoporra' all'esame della Conferenza e del Comitato Esecutivo proposte in ordine ad una adeguata azione relativa alle materie da essi trattate.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artvii · fonte del testo

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