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[1]1. - Qualora si verifichino delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, ciascuno degli Stati interessati alla controversia designera' un rappresentante. Il Comitato formato da detti rappresentanti formulera' proposte per conciliare amichevolmente la controversia.
[2]2. - Questo Comitato speciale degli Stati, chiamato a risolvere le divergenze che si verifichino sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo, puo' anche proporre modificazioni alle disposizioni dell'Accordo, tenendo conto delle situazioni che possono sopravvenire, specialmente per quanto concerne l'ammontare delle spese di amministrazione previste nell'art. 9, alinea 3, e le attribuzioni del Comitato pei traffici previste all'art. 7. Le relative proposte sono trasmesse dal Comitato speciale ai Governi degli Stati contraenti.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
