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[1]1. - La Compagnia risponde pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni a cui ha diritto il personale della Direzione generale in servizio attivo e quello collocato in pensione, incluso il personale dell'Ufficio titoli di Vienna.
[2]2. - Pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni, a cui ha diritto il personale attivo ed in pensione dell'Ufficio di Parigi, risponde il Comitato degli obbligazionisti.
[3]3. - Per assolvere il compito menzionato all'alinea 1 la Compagnia istituisce un « fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale », costituito:
- a)dal patrimonio dell'ex « fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale della Compagnia »;
- b)dal patrimonio dell'ex « fondo per le pensioni degli agenti dell'Ufficio titoli di Vienna »;
- c)dalle somme che, in virtu' dell'art. 16, alinea 2, il Comitato degli obbligazionisti mette a disposizione della Compagnia;
- d)dai contributi annui e dai pagamenti suppletivi, in conformita', delle disposizioni dello statuto dei fondi.
[4]4. - Lo statuto dell'attuale fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale rimane in vigore pel nuovo fondo, con le modificazioni che il Consiglio di amministrazione delibera per tener conto dei mutamenti nelle condizioni di diritto derivanti dal presente Accordo, fermi restando i diritti acquisiti.
[5]5. - Il fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale costituisce un patrimonio speciale della Compagnia, destinato esclusivamente a soddisfare gl'impegni che scaturiscono dallo Statuto del fondo stesso ed a cui non si puo' ricorrere nemmeno da parte di terzi per altri impegni della Compagnia. Questa devoluzione esclusiva del fondo per le pensioni sara' iscritta nel libro fondiario a carico degli immobili appartenenti a questo patrimonio speciale.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
