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Agli effetti dell'esecuzione del presente Accordo si stabilisce che per franco-oro s'intendono grammi 9/31 d'oro fino. In quanto il pagamento non abbia luogo effettivamente in oro, esso puo' effettuarsi, a scelta della Compagnia, nelle monete di paesi in cui non esistano restrizioni valutarie, in tante unita', monetarie quante occorrono ad acquistare la corrispondente quantita' di oro sulla base di cui sopra. La conversione e' fatta in base alla media dei cambi alla borsa designata dalla Compagnia d'accordo con gli Stati, durante un periodo di dieci giorni, l'ultimo dei quali preceda di otto giorni quello del pagamento.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
