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Costituzionale
Approvazione
Legge 22 maggio 1971, n. 346
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio
- Aggiornato al
- 14 giugno 1971
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 55
- Art. 1ALLEGATO Art. 1. Il Lazio e' Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro…
- Art. 2La Regione ha per capoluogo la citta' di Roma e comprende i territori delle province di…
- Art. 3La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e…
- Art. 4La Regione ha potesta' amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo…
- Art. 5Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo…
- Art. 6Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla…
- Art. 7Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei…
- Art. 8Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno…
- Art. 9Il Collegio dei Revisori dei conti, si compone di un Presidente e di 4 membri. Esso ha il…
- Art. 10Il Consiglio si riunisce dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su…
- Art. 11Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilita' che, in armonia…
- Art. 12Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- Art. 13Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la, composizione delle…
- Art. 14Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese. Si vota a scrutinio segreto per eleggere…
- Art. 15Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Regione. I Consiglieri non possono essere…
- Art. 16Ciascun Consigliere ha, in seno al Consiglio, diritto di interrogazione, interpellanza e…
- Art. 17I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o piu'…
- Art. 18Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino…
- Art. 19La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.
- Art. 20La Giunta e' composta dal Presidente, che ne mantiene l'unita' di indirizzo e da un…
- Art. 21Il Presidente della Giunta regionale: 1) rappresenta la Regione; 2) esercita le azioni…
- Art. 22La Giunta regionale: 1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale; 2) provvede…
- Art. 23La elezione del Presidente e dei membri della Giunta e' preceduta: - da un dibattito…
- Art. 24La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a…
- Art. 25La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio. La…
- Art. 26In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della…
- Art. 27La legge regionale stabilisce l'entita' e i titoli delle indennita' ai Consiglieri…
- Art. 28L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge…
- Art. 29Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate…
- Art. 30Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove…
- Art. 31Il Presidente del Consiglio regionale invia, entro cinque giorni, al Commissario del…
- Art. 32Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvii una legge al Consiglio regionale per…
- Art. 33L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 28 del…
- Art. 34La Regione considera il concorso degli Enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei…
- Art. 35Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti…
- Art. 36Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere…
- Art. 37I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li…
- Art. 38La legge regionale prevede l'istituzione del "Difensore Civico" con il compito di…
- Art. 39E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una…
- Art. 40I regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono…
- Art. 41In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico e amministrativo…
- Art. 42La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali -…
- Art. 43Il controllo sugli atti degli Enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio…
- Art. 44La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie…
- Art. 45La Regione assume la politica di piano come impegno e metodo democratico di intervento…
- Art. 46La legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione…
- Art. 47La Regione puo' avvalersi di un istituto regionale di studi e ricerche per la…
- Art. 48L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi autonomistici e…
- Art. 49La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico…
- Art. 50La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformita' alle…
- Art. 51Le entrate della Regione sono costituite: a) dai redditi del suo patrimonio; b) dai…
- Art. 52L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Due mesi…
- Art. 53Per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della…
- Art. 54Spetta al Consiglio regionale: a) la nomina degli amministratori degli enti od aziende…
