L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori. Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalita' di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare. Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art38 · fonte del testo

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