Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi fissati con legge regionale in armonia con i principi della Costituzione. L'organo regionale di controllo svolge le sue funzioni in conformita' dell'articolo 130 della Costituzione, rispettivamente nel capoluogo della Regione per gli atti delle Province e degli enti a carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola Provincia per gli atti dei Comuni e degli altri enti locali. La legge regionale potra' prevedere un ulteriore decentramento dell'organo regionale di controllo.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art54 · fonte del testo

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