La Regione, per attivita' e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, puo' con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a societa', e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, puo' istituire agenzie. Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attivita', alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma. La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attivita' degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali; regionali e locali, e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. La legge istitutiva determina le modalita' di partecipazione dei, soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art50 · fonte del testo

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