Art. 9
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[1]I lavori dovranno essere regolarmente compiuti entro un anno, ad eccezione dei lavori di ammobigliamento e del palco scenico pei quali si consente un ulteriore termine di mesi sei, decorribili dal primo maggio 1879 se la Convenzione sara' resa esecutoria prima di detta epoca, e in caso contrario dalla data della legge che l'avra' approvata.
[2]L'adempimento di tale obbligo e' sotto pena della perdita della meta' della cauzione, restando inoltre in facolta' del Demanio di sciogliere il contratto, o di prefiggere al concessionario un nuovo termine per il compimento dei lavori in parola.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
