Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Pel primo anno della concessione viene convenuta la completa esenzione del pagamento dal canone d'affitto, eppero' la corrisposta del canone avra' la decorrenza dal 1° maggio 1880, e pei primi 15 anni, scadibili il 30 aprile 1895, resta fissato in annue lire 8000, e per gli altri 14 anni nella maggiore somma di lire 10.000.
[2]Il detto canone dovra' pagarsi in Roma in due uguali rate anticipate, scadenti il 1° maggio e 1° novembre d'ogni anno, in quella Cassa che al concessionario verra' in indicata.
[3]In nessun caso e per nessuna ragione potra' essere ritardato neanche in parte il pagamento delle singole rate di canone. Il ritardo di 15 giorni dara' diritto all'Amministrazione di rivalersi nei modi legali sulla cauzione prestata dal concessionario, diventando intanto la somma in mora di pagamento fruttifera dal di' della scadenza nella misura del 5 per cento.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
