Art. 22
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Il concessionario promette e si obbliga di non asportare nell'ultimo anno della concessione, senza preventivo regolare permesso del Demanio, i mobili, gli attrezzi ed ogni altra cosa, anche di sua proprieta', prima che abbia rese le consegne regolari dell'Anfiteatro ed annessi, ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovendo detti oggetti, di proprieta' del concessionario, riguardarsi come una garanzia supplementare per l'Amministrazione.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
