Art. 18
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Il concessionario sara' obbligato a curare diligentemente che siano conservati i diritti del Demanio Nazionale sulle proprieta' cadenti nella concessione, e verificandosi alcuna innovazione o introduzione di servitu' o usurpazione qualunque, sara' tenuto non solo ad opporvisi, ma anche ad avvertirne prontamente l'Amministrazione demaniale, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifazione dei danni ed interessi.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
