Art. 12
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E' condizione essenziale del presente contratto che al Mausoleo sia conservata l'attuale sua destinazione di Anfiteatro per pubblici spettacoli, divertimenti, esposizioni artistiche od industriali, restando il concessionario in genere obbligato ad osservare al riguardo le disposizioni vigenti e quelle che fossero emanate in seguito dalla competente autorita'. Resta pero' salva al Demanio la facolta' di proibire quegli spettacoli, divertimenti od esposizioni i quali possano nuocere alla conservazione del monumento, sia per la qualita' di essi, che pel modo con cui fossero dati.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
