Art. 11
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Alla fine della concessione, sia che questa abbia luogo per la scadenza del termine fissato o per decadenza del contratto incorsa dal concessionario ai termini del presente capitolato, le ampliazioni ed i miglioramenti di ogni natura cederanno a vantaggio del Demanio Nazionale senza che questo sia tenuto ad alcun rimborso od indennizzo anche se il relativo importo superasse la somma prevista in progetto.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
