Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 289 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
tolto: Articolo unico.
tolto: In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consiglieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi.
tolto: I Consiglieri nazionali che rivestono il grado di ufficiale in congedo, trasferiti in forza delle suddette leggi, dalle armi combattenti al Corpo sanitario o al Corpo veterinario, possono, a domanda, ritornare nei ruoli delle armi di provenienza riprendendo il proprio grado e la propria anzianita'.
tolto: I Consiglieri nazionali che rivestono il grado di ufficiale in congedo del Corpo sanitario o del Corpo veterinario hanno facolta' di presentare domanda pel trasferimento nei ruoli di un'arma combattente di loro scelta.
tolto: A trasferimento avvenuto, che dovra' considerarsi definitivo, saranno richiamati, a scopo di un'adeguata istruzione, per un periodo di tempo da stabilirsi dal Ministro per la guerra, e comunque non superiore a 60 giorni.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 18 aprile 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-04-18;491~art1 · fonte del testo
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