Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle Provincie, ai Comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.1

[2]Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualita' posticipata di contributo statale sara' uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verra' considerata come quota parte dell'annualita' complessiva di ammortamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 10 novembre 1932, n. 1467, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933 n. 422, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I mutui di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398, possono essere concessi anche se non vi sia, o non sia prevista da disposizione di legge, assegnazione di contributo statale".

Testo in vigore dal 23 novembre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1928 al 23 novembre 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 10 novembre 1932, n. 1467, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933 n. 422, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I mutui di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398, possono essere concessi anche se non vi sia, o non sia prevista da disposizione di legge, assegnazione di contributo statale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1398~art1 · fonte del testo

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