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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle Provincie, ai Comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.1
[2]Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualita' posticipata di contributo statale sara' uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verra' considerata come quota parte dell'annualita' complessiva di ammortamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 novembre 1932, n. 1467, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933 n. 422, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I mutui di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398, possono essere concessi anche se non vi sia, o non sia prevista da disposizione di legge, assegnazione di contributo statale".
Testo in vigore dal 23 novembre 1932 al 22 dicembre 2008
