Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1928 al 23 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle Provincie, ai Comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualita' posticipata di contributo statale sara' uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verra' considerata come quota parte dell'annualita' complessiva di ammortamento.

Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 23 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1398~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari