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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle Provincie, ai Comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualita' posticipata di contributo statale sara' uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verra' considerata come quota parte dell'annualita' complessiva di ammortamento.
Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 23 novembre 1932
