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I concorsi per la nomina del personale di cui all'art. 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare. Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma. Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Testo in vigore dal 7 settembre 1965 al 7 aprile 1968

Norme correlate

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