I concorsi per la nomina del personale di cui all'art. 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare. Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma. Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1968, n. 191

1

La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 6) che "Per i candidati gia' appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonche' dell'Arma dei carabinieri, purche' non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, e' elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge".

Testo vigente dal 7 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1965 al 7 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1968, n. 191

    La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 6) che "Per i candidati gia' appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonche' dell'Arma dei carabinieri, purche' non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, e' elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1027~art2 · fonte del testo

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