Art. 4 — Durata massima complessiva

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Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Testo in vigore dal 23 settembre 2015 al 1 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art4 · fonte del testo

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